bizzo
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Il nuovo art. 170-bis abolisce le clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento. Decade quindi la precedente regola del “silenzio-assenso”: il contratto di RC auto non potrà avere una durata maggiore a 12 mesi e non potrà essere implicitamente rinnovato alla scadenza. Eventuali clausole che contrastano con le nuove disposizioni saranno nulle, per avvantaggiare l’assicurato. Sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza, era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con l’introduzione del nuovo art. 170-bis non è chiaro se tale tolleranza è ancora valida.
A nostro avviso si in quanto questa periodo transitorio è normato dall’art. 1901 del codice civile che non cita il tacito rinnovo come condizione sine qua non a finché sia valido la copertura post scadenza polizza della durata dei 15 giorni. Inoltre il nuovo art. 170-bis non richiama ne la validità della copertura assicurativa successiva alla scadenza del contratto di polizza ne l’art. 1901 del cc., ma abolisce semplicemente il tacito rinnovo (art. 1901 cc “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita).
Inoltre, all’automobilista non veniva elevata alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i cinque giorni successivi a detta scadenza (sia che sorpreso alla guida, sia che il veicolo venga notato in sosta con il contrassegno scaduto). Con la nuova legge, anche le compagnie tradizionali si allineano con le assicurazioni telefoniche e online: alla scadenza del contratto, il rinnovo potrà avvenire solo dietro consenso esplicito dell’assicurato.
Per i contratti già in vigore, la nuova legge sarà valida solo a partire dal 1 gennaio 2013. Da qui a fine anno, quindi, le clausole di tacito rinnovo già stipulate rimangono valide. A partire dal prossimo gennaio, le compagnie dovranno provvedere a comunicare per iscritto agli assicurati con un congruo anticipo rispetto alla scadenza della loro polizza l’annullamento delle clausole di tacito rinnovo.
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