NightRose
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« Risposta #465138: 23 Marzo 2017, 12:32:18 » |
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Io non vorrei dire ma gli estremi per truffa ci sono:
Il delitto di truffa (art.640 Cod. Pen.) è un reato plurioffensivo, lesivo degli interessi alla libera formazione del consenso e all’integrità del patrimonio. Peculiare della fattispecie è la cooperazione artificiosa della vittima (soggetto passivo), indotta attraverso un inganno ad autodanneggiarsi. Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa.
Elemento peculiare della truffa – da qui la lesione dell'interesse alla libera formazione del consenso – è la cooperazione artificiosa della vittima. Il truffatore, infatti, aggredisce il patrimonio altrui attraverso un inganno che induce la vittima ad autodanneggiarsi con il compimento di un atto di disposizione patrimoniale [2]. L'azione offensiva – a differenza del caso di furto – non si esaurisce in un'aggressione unilaterale del reo, ma richiede un completamento ad opera del soggetto passivo che coopera.
Il nucleo centrale della condotta incriminata risiede in un'attività diretta a persuadere con l'inganno ("induzione mediante artifizi o raggiri"); questa fraudolenta attività induttiva deve a sua volta determinare – in termini di causalità psicologica – l'errore del soggetto passivo, cui consegue, in ultima analisi, il danno patrimoniale.
La venditrice ha dichiarato il falso. Bisogna poi vedere il contratto... ma così su due piedi c'è tutto
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